<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:g-custom="http://base.google.com/cns/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>7c6ac224cb5b418dba6071dbe31ef6c7</title>
    <link>https://www.avvocatobeggin.it</link>
    <description />
    <atom:link href="https://www.avvocatobeggin.it/feed/rss2" type="application/rss+xml" rel="self" />
    <item>
      <title>NEGATO IL VISTO DI REINGRESSO IN ITALIA. </title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/negato-il-visto-di-reingresso-in-italia69409435</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
  Il TAR annulla la decisione del Ministero e permette di fare rientro in Italia. 

                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/114884.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Un cittadino del Bangladesh, titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro decideva, prima della scadenza del suo permesso di fare rientro nel proprio paese di origine ove vi rimaneva per diverso tempo durante il quale, nonostante la richiesta di visto di reingresso il permesso di soggiorno scadeva.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Di conseguenza riceveva quindi dall'Ambasciata Italiana a Dhaka il diniego al rilascio del visto di reingresso non potendo più fare rientro nel territorio italiano. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Contattato l'Avv. Valeria Beggin il cittadino straniero conferiva quindi specifica procura a rappresentarlo contro il diniego del visto ricevuto che lo bloccava fuori dall'Italia impedendogli di fare rientro e riprendere la propria attività lavorativa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Veniva quindi proposto ricorso al Tar del Lazio avverso il provvedimento in parola nei termini di legge. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'Avv. Beggin contestava i plurimi vizi di violazione di legge posti in essere dall'Amministrazione italiana nell'adottare il provvedimento.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In particolare infatti al ricorrente non gli  era stato permesso di provare e giustificare i motivi che lo hanno obbligato a rimanere nel proprio territorio oltre la scadenza del permesso di soggiorno, motivi giustificati anche dalla situazione di salute avendo nelle more contratto la malattia del Covid.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  A seguito del ricorso presentato nel mese di giugno, con sentenza semplificata del mese di agosto 2022 il Tar, letto il ricorso dell'Avvocato lo  accoglieva integralmente e, di conseguenza  ordinava  alla Amministrazione di annullare il provvedimento impugnato. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Grazie alla sentenza del Tar inoltre veniva ordinato all'Ambasciata Italiana di Dhaka di rilasciare il visto di reingresso. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In questo modo, nel giro di pochi mesi, il ricorrente ha potuto fare rientro nel territorio italiano e riprendere quindi la propria attività lavorativa.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se ti serve aiuto o hai ricevuto un diniego da parte della Pubblica Amministrazione contattami e valuteremo assieme la tua pratica. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/114884.jpeg" length="136706" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 13:27:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/negato-il-visto-di-reingresso-in-italia69409435</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/114884.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PERMESSO DI SOGGIORNO PER COPPIE DI FATTO </title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/permesso-di-soggiorno-per-coppie-di-fattoffb7e5fc</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
  IL PARTNER EXTRA UE HA DIRITTO AL PERMESSO DI SOGGIORNO 

                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123950.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Le unioni civili e le coppie di fatto sono disciplinate dalla 
    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
      Legge Cirinnà n. 76/2016
    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
    . 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Per coppia di fatto si intende una coppia di conviventi maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso:
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
      unita stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
      non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
      coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune con convivenza stabile.
    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione di residenza fatta in base al regolamento anagrafico (
    
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
      art. 4 e art. 13, c. 1, lett. b) del DPR n.223/1989
    
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
    ).
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Nonostante  sia intervenuta questa normativa è ancora molto difficile riuscire a regolarizzare la posizione del partner straniero e fargli ottenere il permesso di soggiorno quale familiare del cittadino comunitario. 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    L'Avvocato Valeria Beggin ha seguito diverse cause portando in Tribunale la Pubblica Amministrazione ancora reticente nel procedere alla iscrizione anagrafica del cittadino extra comunitario e quindi al rilascio del permesso di soggiorno ottenendo il riconoscimento dei loro diritti soltanto in sede giudiziale.
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Vari Tribunali hanno ormai espresso parere favorevole alla iscrizione anagrafica ed alla trascrizione del contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1 comma 52 Legge 76/2016 ritenendo sussistente una convivenza di fatto anche al di là della coabitazione  in ragione del "mutato assetto della società" (Cass. 9178/2018) permettendo in questo modo di regolarizzare la posizione del cittadino extracomunitario unito sentimentalmente ma non sposato con cittadino comunitario, allineandosi alla normativa UE che impone appunto di favorire, per quanto più possibile, il diritto all'unità familiare. 
    
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Tenuto conto della disciplina europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea recepita anche in Italia il requisito della documentazione ufficiale si intende soddisfatto dalla sussistenza del 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      contratto di convivenza redatto e sottoscritto anche dall'Avvocato
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     nei termini e nei modi previsti dalla normativa citata. 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Con provvedimento ottenuto il giorno stesso dal Tribunale di Venezia,  in via cautelare di urgenza,  l'Avvocato Beggin ha ottenuto la trascrizione all'anagrafe del cittadino extra-comunitario permettendo poi la verifica degli ulteriori requisiti necessari affinchè la Pubblica Amministrazione competente possa valutare la richiesta che mira a regolarizzare la posizione del partner extra  comunitario all'interno del territorio.   
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Se vuoi maggiori informazioni chiama e fissa un appuntamento in studio per valutare assieme la migliore soluzione alla Tua situazione.
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123950.jpeg" length="369062" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 11:19:08 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/permesso-di-soggiorno-per-coppie-di-fattoffb7e5fc</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123950.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RICORSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA - Quando e come ottenerlo.</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/permesso-per-motivi-di-famiglia-ricorso-art-30-tui2d9ed48c</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118505.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con provvedimento del Tribunale di Venezia del 13 gennaio 2021 l'Avv. Valeria Beggin otteneva la regolarizzazione di un cittadino cinese in Italia da oltre 10 anni e senza un regolare permesso di soggiorno . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Lo straniero infatti assumeva di essere entrato in Italia regolarmente tramite un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di avervi soggiorno assieme alla famiglia per diversi anni. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Risultava  coniugato in Italia con cittadina cinese dalla quale aveva diversi figli ormai maggiorenni. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sennonchè, dopo diversi anni di permanenza in Italia il ricorrente lasciava scadere il proprio titolo di soggiorno e non ne chiedeva mai il rinnovo fino a quando, recatosi presso lo Studio dell'Avvocato Beggin si rendeva conto di dover regolarizzare la sua posizione nel territorio italiano. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La Questura di competenza tuttavia negava qualsiasi richiesta di rilascio di permesso di soggiorno emettendo un provvedimento di diniego.  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Lo straniero quindi, difeso dall'Avv. Beggin adiva al competente Tribunale per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia in quanto ormai da oltre dieci anni presente nel territorio italiano assieme alla moglie ed ai figli. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In esito al processo il Tribunale  con ordinanza definitiva accoglieva le richieste dell'Avvocato tenuto conto che nulla ostava al ricongiungimento familiare del cittadino straniero  come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno ordinando alla Questura competente di provvedere. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Grazie alla difesa dell'Avv. Beggin quindi anche se  trascorso diverso tempo senza procedere al rinnovo del tuo titolo di soggiorno il cittadino straniero oggi ha regolarizzato la sua posizione nel territorio italiano potendo in questo modo anche reperire una occupazione lavorativa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se hai problemi con il Tuo permesso di soggiorno contattami e valuterò la soluzione al Tuo caso. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118505.jpeg" length="231913" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 16:37:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/permesso-per-motivi-di-famiglia-ricorso-art-30-tui2d9ed48c</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118505.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PERMESSO EX ART. 31 TUI</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/ricorso-ex-art-31-d-lvo-286-98-permesso-minori35d6d21f</link>
      <description>PERMESSO MINORI COME E QUANDO RICHIEDERLO</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/113249.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Si rivolgeva all'Avv. Valeria Beggin del Foro di Verona un cittadino di origine Nigeriano senza un regolare permesso di soggiorno. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nel territorio italiano il cliente di studio aveva due figli minori e la moglie. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Dopo un periodo di convivenza con la famiglia la coppia si separava e decideva di stabilire la propria residenza in due città separate. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nonostante fosse difficile quindi per il padre questo fu costretto ad allontanarsi anche dai figli rispetto ai quali dimostrava comunque un forte attaccamento prendendosi cura sia sotto il profilo educativo per quanto possibile data la distanza sia sotto il profilo economico. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con ricorso presentato al Tribunale per i Minorenni l'Avv. Beggin si rivolgeva alla Camera di Consiglio rappresentando la situazione del cittadino straniero il quale, privo  di un regolare permesso di soggiorno incontrava insormontabili difficoltà anche a reperire una stabile occupazione lavorativa ed un alloggio idoneo non potendo in questo modo far fronte alle necessità familiari. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con decreto emesso in aprile 2022 il Tribunale accoglieva le conclusioni formulate considerando che il padre contribuendo alla vita dei minori aveva diritto a permanere nel territorio italiano anche in deroga alle norme sul permesso di soggiorno autorizzando quindi la Questura competente al rilascio di un permesso di soggiorno pluriennale permettendogli anche di lavorare. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Grazie quindi al ricorso presentato dall'Avv. Beggin il ricorrente, inizialmente privo di un permesso di soggiorno, ha ottenuto un permesso di soggiorno pluriennale in grado di poter svolgere attività lavorativa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per avere informazioni sulla tua posizione e verificare se anche Tu hai diritto al rilascio di un regolare permesso di soggiorno contattami ai recapiti di studio.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/113249.jpeg" length="250748" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 16:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/ricorso-ex-art-31-d-lvo-286-98-permesso-minori35d6d21f</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/113249.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DECRETO FLUSSI - Dpcm 21 dicembre 2021</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-flussi-dpcm-21-dicembre-2021738f9a45</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/pexels-luis-quintero-2148217.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con il decreto Flussi anche quest'anno è ammesso l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e stagionale, nonchè di lavoro autonomo per un numero di 69.700 lavoratori stranieri, stagionali, non stagionali e lavoro autonomo. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  I settori interessati sono per i lavoratori stagionali: 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - agricoltura;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  tali quote sono riservate alle seguenti nazionalità 


  
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
    Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
  
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per i lavoratori non stagionali i settori di interesse sono:
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - autotrasporto
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - edilizia 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - turistico/alberghiero
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con circolare del 5/01/2022 è stato precisato che per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi è necessario che il lavoratore sia munito di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nel decreto 7.000,00 quote sono previste per coloro che devono convertire il permesso di soggiorno già posseduto in altro titolo di soggiorno. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Le domande sono caricabili dal sito del Ministero dell'Interno al link che trovate di seguito 


  
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;a href="https://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2021-69700-ingressi-consentiti-italia-lavoratori-non-comunitari"&gt;&#xD;
      
                      
    Decreto flussi 2021: 69.700 gli ingressi consentiti in Italia a lavoratori non comunitari | Ministero dell‘Interno
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
  , e sarà possibile inviarle dalle ore 09.00 del giorno 27 gennaio 2022 per le quote relative al lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni, e dalle ore 09.00 del giorno 01 febbraio 2022 per le quote relative al lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico / alberghiero.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per inviare la pratica i documenti necessari sono:
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - spid del datore di lavoro 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - visura del datore di lavoro e carta di identità;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - copia del passaporto del lavoratore
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per informazioni sulla richiesta di nulla osta e sulla procedura del Decreto Flussi 2022 contattami .
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 21:48:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-flussi-dpcm-21-dicembre-2021738f9a45</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/pexels-luis-quintero-2148217.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/cittadinanza-italiana-iure-sanguinis80c50243</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
  Come si ottiene e quali requisiti?

                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/flag-of-brazil.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Lo ius sanguinis previsto dalla Legge 13 giugno 1912 n. 555 e confermato nella Legge 5 febbraio 1991 n. 92 permette l'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza senza alcun limite generazionale, ciò significa che per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà sufficiente avere un avo nato nel territorio italiano nel XIX ma deceduto dopo il 17 marzo 1861. Ciò sarà possibile anche se i vari componenti della famiglia non abbiano nemmeno la consapevolezza di essere cittadini italiani. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Pertanto, al cittadino straniero che, in virtù di un avo avente cittadinanza italiana intende vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni previste dalla circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991 in grado di confermare appunto che trattasi di cittadino italiano mediante la trascrizione  dei relativi atti di stato civile. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In questi casi la domanda di riconoscimento della cittadinanza dovrà essere corredata da specifici documenti in grado di dimostrare che la cittadinanza sia stata trasmessa senza interruzioni dall'avo nato in Italia ed emigrato fino al richiedente il riconoscimento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  I documenti necessari sono :
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - estratto dell'atto di nascita;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - atti di nascita compreso quello della persona richiedente,
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato e dei discendenti;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - certificato di non naturalizzazione 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Tutti i certificati dovranno essere tradotti e legalizzati al fine di poter avere validità nel nostro ordinamento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ricevuta la documentazione l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà attivarsi per svolgere tutte le verifiche necessarie. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La procedura per la cittadinanza iure sanguinis può essere attivata sia recandosi personalmente presso il Comune italiano di residenza dell'avo sia mediante apposita Rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In alcune ipotesi è anche possibile far accertare giudizialmente lo stato di cittadino italiano ricorrendo direttamente all'Autorità Giudiziaria competente. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se vuoi maggiori informazioni su come ottenere la cittadinanza italiana o vuoi affidarmi il Tuo caso contattami. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 18:46:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/cittadinanza-italiana-iure-sanguinis80c50243</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/flag-of-brazil.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI - ECCO COSA SUCCEDE DAL 01 LUGLIO 2021</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/sblocco-dei-licenziamenti-ecco-cosa-succede-dal-01-luglio-2021ce344d46</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/13646.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno il Governo ha definitivamente "sbloccato" i licenziamenti permettendo quindi di poter licenziare per motivi economici dal 1 luglio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Tuttavia è stata preferita una soluzione intermedia che prevede il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre per i soli settori del  TESSILE, ABBIGLIAMENTO  e PELLETTERIA i quali potranno usufruire anche di un ulteriori settimane di CIG gratuita dal 01 luglio fino al 31 ottobre 2021. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Gli altri settori industriali e per le imprese del settore dell'edilizia invece viene suggerita la possibilità di utilizzare 13 settimane di cassa integrazione straordinaria prima di procedere ai licenziamenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Viene inoltre concesso l'utilizzo di 13 settimane di cassa integrazione straordinaria gratuita per le azienda che hanno esaurito gli ammortizzatori di emergenza COVID e 6 mesi per le aziende del settore aereo con collegato blocco dei licenziamenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Inoltre è stato istituito un nuovo Fondo (FPCRP) per poter formare i lavoratori in cassa integrazione le cui modalità di utilizzo di tali risorse verranno emanate a breve. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Mentre  il blocco dei licenziamenti permane fino al 31 ottobre  per  le aziende del settore terziario, artigianato e somministrazione che utilizzano CIG in deroga.  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Di seguito il link al testo integrale del decreto reperito dal sito 


  
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;a href="https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30603-blocco-licenziamenti-e-cig-ecco-le-nuove-regole.html"&gt;&#xD;
      
                      
    Blocco licenziamenti e CIG: ecco le nuove regole - FISCOeTASSE.com
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;a href="https://www.fiscoetasse.com/files/12180/decreto-legge-del-25052021-73.pdf"&gt;&#xD;
      
                      
    decreto-legge-del-25052021-73.pdf
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/13646.jpeg" length="67970" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:44:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/sblocco-dei-licenziamenti-ecco-cosa-succede-dal-01-luglio-2021ce344d46</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/13646.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ASSENTE PER MALATTIA LAVORAVA PER ALTRO DATORE DI LAVORO - ASSOLTO PER TENUITA' DEL FATTO </title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/assente-per-malattia-lavorava-per-altro-datore-di-lavoro-assolto-per-tenuita-del-fatto104c13ea</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/111996.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Un lavoratore assunto regolarmente presso una società di servizi si assentava per malattia per un lungo periodo durante il quale percepiva l'indennità di malattia da parte dell'Istituto Nazionale INPS competente. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Durante un controllo di routine presso un altro datore di lavoro lo stesso lavoratore veniva trovato al lavoro, veniva inoltre trovata documentazione che sembrava confermare come il rapporto di lavoro non regolarizzato si fosse instaurato da almeno un mese. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La Guardia di Finanza che ha condotto le indagini ha quindi contestato al lavoratore di aver percepito indebitamente l'indennità di malattia quando di fatto prestava attività lavorativa per un altro datore di lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si instaurava il processo ed il lavoratore veniva pertanto rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata perchè con artifizi e raggiri consistiti nel prestare la propria attività lavorativa quale dipendente in nero a favore di una società nonostante fosse nel periodo di malattia presso altro datore di lavoro ha sottaciuto all'INPS di svolgere attività lavorativa ed ha indebitamente percepito l'indennità di legge. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con la conclusione delle indagini il lavoratore, difeso dall'Avv. Valeria Beggin prendeva visione dell'attività svolta dagli inquirenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  E' pertanto emerso che l'attività di indagine seppur scrupolosa non rappresentava quanto effettivamente posto in essere dal lavoratore. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La difesa dell'imputato è riuscita a dare evidenza in giudizio che il lavoratore non aveva prestato attività lavorativa per un intero mese ma, la sua attività si riduceva a poco più di 2 giorni al termine dei quali peraltro fu lo stesso lavoratore a rassegnare spontaneamente le proprie dimissioni e far quindi cessare la corresponsione di qualsiasi indennità. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  E' stato pertanto invocato l'istituto della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cp.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sul punto a far luce sono intervenute anche le Sezioni Unite, che, andando a chiarire i dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’introduzione della norma, hanno definito la particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, con effetti anche in tema di deflazione, la quale, in considerazione della propria portata generale deve ritenersi 
  
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
    “applicabile per qualsiasi tipo di reato che rientri nell’ambito definito testualmente dalla disposizione, poiché per qualsiasi reato è possibile graduare la modalità della condotta. 
  
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          L’applicabilità della norma è prevista a tutti i reati
  
                    &#xD;
    &lt;em&gt;&#xD;
      
                      
     “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena”
  
                    &#xD;
    &lt;/em&gt;&#xD;
    
                    
  .
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ciò al fine di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per fatti  bagattellari, espungendoli dal circuito penale, in applicazione con il principio di economia processuale e proporzionalità della pena.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Dinnanzi al GIP del Tribunale Penale l'imputato, difeso dall'Avv. Valeria Beggin ha fatto emergere gli errori nell'attività di indagini che imputava al lavoratore un numero di giornate decisamente superiori rispetto a quelle effettivamente prestate dal lavoratore reo di aver svolto soltanto un numero ridottissimo di ore di lavoro. Il Tribunale ha pertanto accolto la tesi difensiva dell'Avvocato ed, applicando l'art. 131 bis cp ha assolto l'imputato da ogni capo di imputazione. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/111996.jpeg" length="390148" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 28 May 2021 18:43:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/assente-per-malattia-lavorava-per-altro-datore-di-lavoro-assolto-per-tenuita-del-fatto104c13ea</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/111996.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SBAGLIA AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO. IL GIUDICE CONFERMA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/impuganzione-del-licenziamento-il-ricorso-del-lavoratore-puo-essere-annullatoffee5db8</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/115912.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Pesaro una lavoratrice esponeva di aver prestato attività lavorativa a favore di una società  ricevendo un compenso minimo mensile fino a quando, a detta della lavoratrice, il datore di lavoro le avrebbe comunicato verbalmente di non presentarsi più al lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sosteneva la lavoratrice che il rapporto di lavoro sarebbe dovuto essere un rapporto da qualificarsi subordinato ove ella si sarebbe messa a disposizione della società datrice di lavoro ed avrebbe assolto agli adempimenti riferiti dal datore di lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sosteneva inoltre di aver maturato un rilevante numero di ore di lavoro  e, di conseguenza, un cospicuo ammontare di retribuzione. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Chiedeva inoltre che venisse dichiarata la nullità del licenziamento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si costituiva in giudizio la società per il tramite dell'Avv. Valeria Beggin la quale, con una memoria di costituzione e risposta replicava alle accuse mosse dalla lavoratrice. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In particolare, venivano sollevate eccezioni di rito ponendo inoltre l'attenzione alla rappresentazione dei fatti svolta dalla lavoratrice. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sono state evidenziate le attività del datore di lavoro che durante tutto il periodo del rapporto lavorativo ha sempre avuto pieno rispetto per le normative a tutela della sicurezza del lavoratore il quale peraltro aveva anche piena autonomia nello svolgimento della propria attività lavorativa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'Avv. Beggin ha evidenziato le plurime contraddizioni della lavoratrice facendo quindi emergere in giudizio che  le doglienze ma soprattutto le richieste economiche della stessa risultavano errate sotto il profilo rituale e non  giuridicamente fondate. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con sentenza ormai definitiva il Giudice del lavoro ha pertanto rigettato integralmente il ricorso del lavoratore ed aderendo integralmente alla tesi difensiva ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto del tutto carente dei requisiti minimi obbligatori obbligando la lavoratrice anche al pagamento delle spese processuali a favore dell'Avv. Valeria Beggin . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si tratta di una sentenza chiara che mette in luce come la decisione di impugnare il licenziamento o di richiedere differenze retributive da parte del lavoratore necessiti di particolare attenzione e molta conoscenza della materia per contro, una difesa tecnica in favore della società datrice di lavoro e  costantemente aggiornata alla normativa giuslavoristica ha permesso di ottenere una ampia vittoria  sotto ogni profilo, anche in punto di condanna alle spese circostanza, questa ultima,  non facile da ottenere. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/115912.jpeg" length="183950" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 18:53:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/impuganzione-del-licenziamento-il-ricorso-del-lavoratore-puo-essere-annullatoffee5db8</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/115912.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LA DETENZIONE DOMICILIARE - In che cosa consiste? Quando viene concessa ?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/la-detenzione-domiciliare-in-che-cosa-consiste-quando-viene-concessa95bfa518</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2021-03-10+191442.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Tra le misure alternative alla detenzione idonee a realizzare la funzione rieducativa della pena oltre:
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - all'affidamento in prova ai servizi sociali, 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - alla semilibertà
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - alla liberazione anticipata 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  il nostro ordinamento prevede la misura della detenzione domiciliare. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Prevista dall'art. 47 ter della L. 354/1975 la misura della detenzione domiciliare consiste nella possibilità per il condannato ad una pena definitiva di poter scontare la propria pena della reclusione presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, per il periodo di tempo che andrebbe scontato in istituto penitenziario. Dal 2011 sono state aggiunte anche le case famiglia protette, strutture pensate per accogliere le detenute madri e i loro figli minori.  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare, se il condannato è detenuto dovrà essere presentata al Magistrato di Sorveglianza il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente. Verrà quindi fissata una data di udienza nella quale il detenuto potrà essere sentito. Nel disporre tale misura il Tribunale stabilisce anche le prescrizioni a cui il condannato dovrà necessariamente attenersi durante il periodo considerato. La competenza nella concessione e nella revoca della detenzione domiciliare è infatti del Tribunale di sorveglianza, come peraltro anche per le altre misure alternative, in ogni caso  le concrete modalità di attuazione della misura possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Non sempre è possibile usufruire della misura alternativa della detenzione domiciliare ma sono necessari alcuni requisiti  indicati nel dettaglio in tabella. In linea generale ciò che non potrà mancare sarà un alloggio ed una persona che si farà carico delle esigenze del condannato sebbene in alcuni casi a questo può essere concesso di uscire in orario ben determinati e circostanziati per far fronte alle proprie esigenze. 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Durante il periodo di detenzione è vietato allontanarsi dalla propria dimora, ricevere o frequentare o comunicare con persone diverse dai famigliari e conviventi salvo che per esigenze sanitarie, di ufficio, di pubblico servizio o difesa legale, accompagnarsi con pregiudicati e tossicodipendenti, detenere sostanze stupefacenti o farne uso o fare uso di sostanze alcoliche o di armi. Inoltre dovrà essere indicato nel campanello il proprio nominativo e curarsi che il campanello funzioni al fine di favorire i controlli delle Forze dell'Ordine. 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Avv. Valeria Beggin 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2021-03-10+191442.jpg" length="202241" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 18:27:45 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/la-detenzione-domiciliare-in-che-cosa-consiste-quando-viene-concessa95bfa518</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2021-03-10+191442.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>IL LAVORATORE HA DIRITTO A SUBENTRARE NEL NUOVO APPALATORE.</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/licenziamento-per-termine-dell-appalto-il-diritto-del-lavoratore-ad-essere-assunto-dal-datore-di-lavoro-subentrante571d45ca</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Sciopero-610x350.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Un lavoratore, che da anni aveva sempre prestato la propria attività lavorativa quale addetto alle pulizie in un cantiere affidato tramite appalto pubblico alla società datrice di lavoro, improvvisamente, veniva licenziato dal proprio datore di lavoro con la  motivazione di aver terminato l'appalto presso una amministrazione pubblica.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il lavoratore decide di impugnare il licenziamento e di ricorrere dinnanzi al Giudice del Lavoro per vedere accertato il suo diritto ad essere riassunto  presso la nuova società che  era subentrata nel medesimo appalto. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Quest'ultima tuttavia sottoponeva al lavoratore diversi contratti di lavoro ma non presso i medesimi locali in cui il lavoratore era solito lavorare e non alle medesime condizioni di lavoro . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nelle more della causa anche questa seconda società terminava il suo contratto di appalto che infatti veniva affidato ad una terza società. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il lavoratore decideva allora di chiamare in causa anche questa terza società sempre con la finalità di riuscire ad essere ricollocato alle proprie originarie mansioni e nei medesimi luoghi di lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Infatti, l'art. 43 del CCNL dei Servizi di Pulizia prevede espressamente che  qualora più datori di lavori si succedano nel medesimo appalto sussista un obbligo per i lavoratori del primo a mantenere il proprio posto di lavoro ed essere quindi ricollocati alle dipendenze del datore di lavoro subentrante. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con sentenza emessa nel febbraio 2021 il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro ha stabilito anche che qualora tra un appalto e l'altro intercorra un lasso di tempo, breve, deve ritenersi comunque 
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    "verificato il medesimo fenomeno per cui una società ha perso l'appalto per il servizio di pulizia ordinaria e tale appalto è stato assunto poi da una nuova società sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 43"
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
   del CCNL citato. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Di conseguenza, in mancanza di elementi dai quali è possibile "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    affermare che siano intervenuti modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
  " e quindi in assenza di elementi di diversità, tra un appalto e l'altro, certamente esiste in capo alla società subentrante "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    l'obbligo di assumere il ricorrente alle medesime condizioni con le quali aveva in precedenza lavorato presso la precedente appaltatrice (livello e orario)". 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Pertanto, se il Tribunale ha ritenuto esistente il diritto della seconda società alla riassunzione del lavoratore ha invece ritenuto priva di qualsiasi responsabilità la terza - ed ultima - società ovvero l'attuale detentrice dell'appalto pubblico. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Questa società, difesa quale codifensore, dall'Avvocato Valeria Beggin chiamata anch'essa in causa dal lavoratore, il quale chiedeva anche a quest'ultima l'obbligo di riassumerlo presso l'appalto, è stata ritenuta del tutto estranea alla vicenda ed ad essa non è stato riconosciuto nessun obbligo nè di assunzione nè tantomeno di risarcire il danno al lavoratore.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nessun obbligo alla società difesa dall'Avv. Valeria Beggin che è quindi riuscita a dimostrare come, nei suoi riguardi non potesse trovare applicazione la clausola sociale invocata dal lavoratore. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una grande soddisfazione per aver difeso il diritto della società che si è vista coinvolta in una causa di lavoro con una richiesta di risarcimento importante e che avrebbe comportato, in caso di soccombenza, oltre ad un danno economico anche non poche difficoltà organizzative e logistiche. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Sciopero-610x350.jpg" length="68854" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 19:52:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/licenziamento-per-termine-dell-appalto-il-diritto-del-lavoratore-ad-essere-assunto-dal-datore-di-lavoro-subentrante571d45ca</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Sciopero-610x350.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - Reato ex art. 570 e 570 bis cp</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/violazione-degli-obblighi-si-assistenza-familiare-reato-ex-art-570-e-570-bis-cp0adcd952</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/mantenimento3-e1445618462319.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Il nostro codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge; chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa" al fine di tutelare le esigenze economiche dei familiari ma anche quelle assistenziali in quanto appunto il vincolo del matrimonio prevede anche un supporto morale tra i coniugi. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si tratta di un reato proprio commesso solo da familiari tuttavia, il concetto di famiglia si è  modificato nel tempo ed attualmente infatti si ritiene applicabile questa fattispecie delittuosa anche nelle unioni civili e non quindi strettamente legate al concetto tradizionale di matrimonio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Affinchè si concretizzi il reato è necessario tuttavia che l'abbandono della casa coniugale abbia determinato la rottura dell'unione familiare e sia appunto avvenuto in assenza di una giusta causa tuttavia nella prassi molto spesso l'art. 570 cp viene contestato per la violazione dell'obbligo di prestare mezzi di sussistenza ai discendenti ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La giurisprudenza ha ormai chiarito che per "mezzi di sussistenza" debba considerarsi ciò che risulta indispensabile all'esistenza pertanto l'inosservanza anche parziale di tale obbligo non comporta tout court il reato. La fattispecie delittuosa infatti si concretizza qualora gli aventi diritto all'assegno si trovino in uno stato di bisogno di cui l'obbligato sia a conoscenza oltre ad essere in grado di fornire tali mezzi di sussistenza. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il nuovo art. 570 bis cp invece estende le condotte dell'art. 570 cp comprendendo ogni obbligo economico. Anche in questo caso una sola condotta non integra la fattispecie delittuosa che necessita invece di un comportamento reiterato. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'Avv. Valeria Beggin ha prestato assistenza e consulenza anche nel campo dei reati in materia di famiglia. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per una consulenza in materia o per affidare il Tuo caso all'Avv. Valeria Beggin compila il modulo di contatto o contatta direttamente lo Studio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/mantenimento3-e1445618462319.jpg" length="67772" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 19:11:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/violazione-degli-obblighi-si-assistenza-familiare-reato-ex-art-570-e-570-bis-cp0adcd952</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/mantenimento3-e1445618462319.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>REATO DI VIOLENZA SESSUALE - Art. 609 bis cp</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/reato-di-violenza-sessuale-art-609-bis-cp2a286cbc</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/violenza-sulle-donne-1.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Il reato di cui all'art. 609 bis cp si riferisce ad ogni ipotesi di costrizione a subire un atto sessuale ma non esclusivamente carnale bensì anche di natura "oggettivamente sessuale" ovvero  quei comportamenti atti ad offendere la libertà sessuale della persona offesa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In tema di violenza sessuale infatti si intende "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    atto sessuale
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
  " la somma  anche di atti di libidine, inclusi quindi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime, ne consegue che, per la configurabilità del reato, il requisito soggettivo consiste nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Le pene previste per questo reato sono particolarmente severe "


  
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    Chiunque, con 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5271.html"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      violenza
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     o 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      minaccia
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     o mediante abuso di autorità 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.brocardi.it/dizionario/775.html"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      costringe
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     taluno a compiere o subire 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5267.html"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      atti sessuali
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     è punito con la reclusione da sei a dodici anni
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
  " . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si può ritenere che ormai pacificamente vi sia una forte tendenza, da parte della Giurisprudenza, a valutare con "più favore" le deposizioni della persona offesa ovvero la vittima del reato, tanto da poter giustificare esse stesse anche ad una sentenza di condanna fondata quindi esclusivamente su quanto testimoniato dalla vittima appunto.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si potrebbe dire pertanto che l'imputato goda di molte meno garanzie rispetto alla vittima oltre a scontrarsi con la grandissima difficoltà di riuscire a provare la sua ricostruzione dei fatti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nell'agosto del 2019 è stata inoltre introdotta la Legge 69/2019 c.d. "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    Codice Rosso
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
  " volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza e di genere inasprendone le pene e modificandone la procedura. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La vittima avrà infatti 12 mesi di tempo per poter denunciare i fatti ed, una volta appresa la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria  riferirà senza ritardo al PM  il quale entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato dovrà ascoltare la persona offesa dal reato o chi ha denunciato i fatti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  E' importante evidenziare che molto spesso, nei procedimenti di violenza sessuale, un ruolo importante viene svolto proprio dal consulente della difesa, generalmente un medico, in grado di aiutare il legale nella difesa dell'imputato analizzando nel dettaglio l'attività di indagine che è stata svolta e le deposizioni della vittima. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'Avv. Valeria Beggin, con l'aiuto di persone qualificate in materia, si è occupata ed attualmente si sta occupando della difesa dell'imputato di violenza sessuale assicurando una difesa tecnica qualificata rispetto alla grave accusa di colui che si vede costretto a vivere un vero e proprio dramma giudiziario e viene  catapultato, in alcuni casi, anche attraverso accuse che non trovano alcun supporto documentale, in un processo penale con una accusa gravissima ed infamante  in grado di avere ripercussioni anche sulla sua reputazione e, molto spesso, anche sulla sua vita personale. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/violenza-sulle-donne-1.jpg" length="13422" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 18:36:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/reato-di-violenza-sessuale-art-609-bis-cp2a286cbc</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/violenza-sulle-donne-1.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TELEMARKETING AGGRESSIVO - Arrivano le sanzioni</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/telemarketing-aggressivo-arrivano-le-sanzioni86a804df</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123986.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il Telemarketing 


  
                    &#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          è quell'attività di marketing  effettuate tramite lo strumento telefonico e che tutti noi nella vita abbiamo ricevuto da compagnie che nemmeno conosciamo. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Dove reperiscono i nostri dati?
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Sono sempre azioni legittime?
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si riporta integralmente un interessantissimo articolo tratto dalla Fonte citata buona lettura:
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    Dal Garante per la protezione dati personali arriva una sanzione per Vodafone, condannata al pagamento di 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      12 milioni e 250 mila euro 
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    per aver trattato in modo illecito i dati personali d
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      i milioni di utenti
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     per telemarketing. Oltre al pagamento della 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=multe"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      multa
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    , la società dovrà adottare una serie di misure dettate dall'Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati. L'organo è composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    La decisione a seguito di un iter istruttorio avviata dal Garante dopo centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      continui contatti telefonici indesiderati
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    , effettuati da Vodafone e dalla sua rete di 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/vendita/"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      vendita
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    , per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall'azienda.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    L'attività istruttoria voluta da Garante ha rivelato 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      criticità "di sistema"
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     riguardo la violazione non solo dell'obbligo del consenso, ma anche dei 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      fondamentali principi di responsabilizzazione 
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti, stabiliti dal Regolamento Ue. comportamenti che riguardano operazioni svolte dalla società nei confronti 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      sia dell'intera base clienti
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     di Vodafone, sia del più ampio bacino di utenti.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    Ancora più grave la scoperta dell'uso 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      di numerazioni fittizie o comunque non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc)
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     per realizzare i contatti promozionali. Modalità che la Vodafone ricollega ad un 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      "sottobosco" di call center abusivi,
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     che effettuano attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Altri profili di violazione sono stati rilevati nella gestione delle liste dei nominativi da contattare acquisite da fornitori esterni. Liste che i partner commerciali di Vodafone avevano ricevuto da altre aziende e trasferito all'operatore telefonico senza il necessario consenso libero, informato e specifico degli utenti.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    Inadeguate anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela, già oggetto di precedenti reclami e segnalazioni da parte di clienti che erano stati contattati da sedicenti operatori Vodafone, i quali chiedevano l'invio di documenti di identità mediante 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/22715-whatsapp-gli-aspetti-legali-che-tutti-dovrebbero-conoscere.asp"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      Whatsapp
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    , probabilmente con finalità di spamming, 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/il-phishing-un-illecito-civile-e-penale.asp"&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      phishing
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     o per la realizzazione di altre attività fraudolente.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    La sanzione applicata dal Garante ammonta 12.251.601,00 euro, con l'ordine a Vodafone di introdurre dei sistemi che consentano di comprovare che i trattamenti a fini di telemarketing si svolgano nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso. La società dovrà inoltre dimostrare che i contratti siano attivati solo a seguito di chiamate promozionali effettuate dalla sua rete di vendita, attraverso numerazioni censite e iscritte al Roc. Da irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai database dei clienti e fornire pieno riscontro alle richieste di esercizio dei diritti formulate da alcuni utenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
                        
      Vietato infine ogni ulteriore trattamento di dati con finalità promozionali
    
                      &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
     o commerciali svolto mediante l'acquisizione di liste anagrafiche da soggetti terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli utenti per la comunicazione dei loro dati.
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Fonte: 
  
                    &#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/40301-telemarketing-aggressivo-maxi-multa-di-12-milioni-di-euro-a-vodafone.asp#ixzz6eH6hISyi"&gt;&#xD;
      
                      
    Telemarketing aggressivo: maxi multa di 12 milioni di euro a Vodafone
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/40301-telemarketing-aggressivo-maxi-multa-di-12-milioni-di-euro-a-vodafone.asp#ixzz6eH6hISyi"&gt;&#xD;
      
                      
    https://www.studiocataldi.it/articoli/40301-telemarketing-aggressivo-maxi-multa-di-12-milioni-di-euro-a-vodafone.asp#ixzz6eH6hISyi
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  (
  
                    &#xD;
    &lt;a href="http://www.StudioCataldi.it"&gt;&#xD;
      
                      
    www.StudioCataldi.it
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
  )
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123986.jpeg" length="133590" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 20:37:43 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/telemarketing-aggressivo-arrivano-le-sanzioni86a804df</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123986.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID = STOP ALLA PRESCRIZIONE</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/covid-stop-alla-prescrizione9c2b50e0</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/immagine+di+giornale_page-0001.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          La prescrizione è una 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    causa di estinzione del reato
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   che si verifica allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  E' disciplinata dagli agli 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    artt. 157-161 c.p.
    
                      &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  Tuttavia sono intervenute alcune importanti leggi di riforma ed in particolare la 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    L. 103/2017 (c.d. “riforma Orlando”)
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   introducendo – in particolare – due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione decorrenti, rispettivamente, dalla sentenza di condanna in primo ed in secondo grado, all’evidente scopo di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo e favorire, così, il raggiungimento di una decisione nel merito.
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Da ultimo la 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    L. 3/2019 (c.d. “riforma Bonafede”)
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   ha invece radicalmente riformato la disciplina della prescrizione,  abrogando le disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione introdotte dalla Riforma Orlando  e prevedendo un 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   (
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    anche se di assoluzione
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  ) o dopo il decreto penale di condanna, sino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio o all’irrevocabilità del decreto penale di condanna; ha inoltre 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    modificato il criterio
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    per l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  , posticipandolo fino al giorno della cessazione della continuazione.
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          Le importanti novità introdotte dalla L. 3/2019
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;!--StartFragment--&gt;                          sono entrate in vigore a partire dal 01.01.2020 e tali 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    nuovi disposizioni sembrano applicabili solo ai fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;                           .
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          Venendo al calcolo delle prescrizione in base all’art. 157, c. 1, c.p., un reato deve ritenersi estinto allorché sia decorso un 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  .
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;                           Sono previsti anche dei 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    termini minimi di prescrizione
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;!--StartFragment--&gt;                          stabilendo che il tempo necessario a prescrivere un reato non può essere inferiore a 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    sei anni se si tratta di delitti
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   e a 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    quattro anni se si tratta di contravvenzioni
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  , anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          Ovviamente, per effetto della “riforma Bonafede”, 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    per i fatti di reato commessi a partire dal 01.01.2020 non sarà più possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo.
    
                      &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  Per quanto riguarda invece i reati commessi prima di tale data e per i quali pende giudizio si applicano le vecchie disposizioni poc'anzi indicate. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La Consulta ha pertanto dichiarato non illegittimo la sospensione del calcolo del periodo valido ai fini della prescrizione pendente durante l'emergenze Covid. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/immagine+di+giornale_page-0001.jpg" length="287059" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 13:47:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/covid-stop-alla-prescrizione9c2b50e0</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/immagine+di+giornale_page-0001.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DECRETO DI ESPULSIONE? Illegittimo se non valuta i vincoli familiari dello straniero e la concreta pericolosità sociale .</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-di-espulsione-illegittimo-se-non-valuta-i-vincoli-familiari-dello-straniero-e-la-concreta-pericolosita-sociale9a64d89b</link>
      <description>https://www.meltingpot.org/La-presenza-di-tutta-la-famiglia-in-Italia-e-l-assenza-di.html#.X9ELF6Gg-Um</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2020-12-09+183952.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    L'intero provvedimento è consultabile anche sul portale Progetto Melting Pot Europa al seguente link: 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.meltingpot.org/La-presenza-di-tutta-la-famiglia-in-Italia-e-l-assenza-di.html#.X9ELF6Gg-Um"&gt;&#xD;
      
                      
    La presenza di tutta la famiglia in Italia e l’assenza di legami nella terra di origine rendono ingiustificata l’ipotesi di espulsione - Progetto Melting Pot Europa
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con un articolato provvedimento il Tribunale di Venezia, sezione Immigrazione del 06/11/2020,  ha integralmente accolto il ricorso avanzato dall'Avvocato Valeria Beggin che impugnava il decreto di espulsione ed il contestuale ordine di allontanamento di un cittadino ucraino per asserita pericolosità sociale. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il Tribunale anche sulla scorta della recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sent. 2153 del 27/03/2020) ha infatti posto l'accento sulla necessità di concretizzare ed attualizzare la situazione dello straniero. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Secondo le contestazioni sollevate dall'Avvocato Beggin infatti la Questura di Milano prima e di Verona poi non hanno motivato il presunto grado di pericolosità del cittadino straniero che da anni addirittura seguiva un percorso di riabilitazione con ottimi risultati e nemmeno veniva valutata la presenza di Italia di tutta la famiglia del ricorrente il quale, in caso di espulsione si sarebbe trovato a vivere quale  ormai "straniero nel paese di origine" attesa la lunghissima permanenza del territorio italiano.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con questa decisione quindi è stato integralmente accolto il ricorso proposto dall'Avvocato Valeria Beggin ed ordinato alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno al Cliente dello Studio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se anche Tu hai ricevuto un ordine di allontanamento o un decreto di espulsione chiamami e valutiamo la Tua situazione.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2020-12-09+183952.png" length="87968" type="image/png" />
      <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:56:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-di-espulsione-illegittimo-se-non-valuta-i-vincoli-familiari-dello-straniero-e-la-concreta-pericolosita-sociale9a64d89b</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Immagine+2020-12-09+183952.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DECRETO FLUSSI 2020</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-flussi-2020e5af849f</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/decreto_flussi_2020-1-562x399.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          Con al pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi anche quest'anno è possibile accedere al sito del Ministero per compilare e presentare la domanda di Nulla osta lavoro che sarà tuttavia possibile presentarle entro il 31 dicembre 2020. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il datore di lavoro  o il cittadino straniero che intende fare ingresso in Italia per 
  
                    &#xD;
    &lt;a href="http://www.pratomigranti.it/documenti/permesso-soggiorno/tipologie/lavoro/autonomo/pagina338.html"&gt;&#xD;
      
                      
    l
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    
                    
  avoro autonomo, dovranno quindi presentare la richiesta di nulla osta
  
                    &#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;                            che è il documento necessario per ottenere il visto che consente l'ingresso nel territorio italiano. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una volta presentata la domanda lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente effettuerà le verifiche  ed in caso di esito positivo provvederà quindi ad inviare alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel paese del cittadino straniero il nulla osta richiesto che lo autorizza ad ottenere il visto per l'ingresso in Italia. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Quest'anno la quota massima di lavoratori è di 30.850 tra non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, nonchè di lavoratori autonomi, in particolare sono suddivisi in questo modo:
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
      12.850 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni
    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      
                      
      18.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale settori agricolo e turistico-alberghiero
    
                    &#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono come sempre i seguenti:
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modelli A e B
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello VA
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello VB
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello Z 
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
    conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello LS
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello LS1
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello LS2
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo,
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello BPS
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    • 
    
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
      Modello B2020
    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
     richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--StartFragment--&gt;                      Per richieste di assistenza l'help desk dedicato : 
  
                  &#xD;
  &lt;a href="https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/support_registration"&gt;&#xD;
    
                    
    https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/support_registration
  
                  &#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
  
                  
  . 
  
                  &#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/decreto_flussi_2020-1-562x399.png" length="219975" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 19:54:01 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/decreto-flussi-2020e5af849f</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/decreto_flussi_2020-1-562x399.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Reati di Droga - SEI STATO ARRESTATO O INDAGATO PER SPACCIO DI DROGA.  Cosa rischi?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/reati-di-droga-sei-arrestato-o-indagato-per-spaccio-di-droga-cosa-rischi82c077ef</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/spaccio.jpg" alt="avvocato valeria beggin droga" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Il reato di spaccio o di traffico di sostanze stupefacenti è contemplato dalla L. 309/90 il cosiddetto Testo Unico in materia di stupefacenti con il quale vengono puniti i reati di 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    SPACCIO
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   e  
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  nonchè l'
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI DROGA
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Un 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    USO PERSONALE
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   di sostanze stupefacenti non è un illecito penale ma viene punito con la 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    sanzione amministrativa 
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
  che comporta la sospensione o la il divieto di ottenere la patente di guida, il porto d'armi, il permesso di soggiorno, il passaporto e la carta di identità per l'espatrio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La durata della sanzione va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 ma nel caso delle patenti di guida può durare anche fino a 3 anni. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In questo caso quindi non si verrà coinvolti in un processo penale e non vi sarà alcuna menzione nel casellario giudiziale.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    art. 73 TU
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   disciplina invece diverse ipotesi delittuose:
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - Al 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    COMMA 1, 1BIS e AL COMMA 3
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   prevede la 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    reclusione di 6 ai 20 anni
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   nonchè la multa dai 26.000,00 € ai 260.000,00 € per chiunque coltivi, produca, fabbrichi, estragga raffini, venda, offra o immetta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri a terzi, invii, passi o spedisca, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se si tratta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti eccedenti i quantitativi stabili dal Ministero le pene sono diminuite da un terzo alla metà;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - al 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    COMMA 2
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   prevede la 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    reclusione da 6 a 22 anni
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   e la multa da 26.000,00 €  a 300.000,00 € per chiunque, munito di autorizzazione, ceda illecitamente, metta in commercio o produca agli altri le sostanze indicate nella tabelle ministeriali;
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  - al 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    COMMA 5
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   la pena è della 
  
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
    reclusione da 6 mesi a 4 anni
  
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
   oltre alla multa da 1.032,00 € a 10.329,00 € per chiunque commette uno dei fatti previsti dal medesimo articolo che per i mezzi, la  modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per le prime due ipotesi è prevista l'applicazione della custodia cautelare in carcere e pene molto severe mentre come si vede il quindi comma prevede pene assai minori e l'impossibilità di applicare una misura cautelare. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La semplice ridotta quantità di sostanza stupefacente non determina la lieve entità  che viene invece individuata sulla base di diversi aspetti quali la presenza di denaro contante, del bilancino di precisione, di bustine per confezionare la droga e quanto possa far propendere per una delle ipotesi più gravi. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se sei stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti chiamami ed esponimi il Tuo caso. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/spaccio.jpg" length="15711" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 14:24:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/reati-di-droga-sei-arrestato-o-indagato-per-spaccio-di-droga-cosa-rischi82c077ef</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/spaccio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE- Cosa fare?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/risarcimento-danni-sinistro-stradale-cosa-fare64cf2dad</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119737.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Quando si è coinvolti in un sinistro stradale la prima cosa da fare è innanzitutto verificare se vi sono feriti ed in caso affermativo chiamare immediatamente i soccorsi. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Verificato questo occorre procedere alla compilazione della constatazione amichevole. Il modello di constatazione amichevole infatti va sempre compilato avendo cura di inserire ogni dettaglio possibile finanche il nome di eventuali testimoni presenti ai fatti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una volta compilato e firmato lo si invia alla propria compagnia assicurativa entro 3 giorni . 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si attiverà quindi la procedura di risarcimento del danno. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'automobilista danneggiato infatti, in alcuni casi ovvero se i due veicoli sono immatricolati ed assicurati in Italia e non ci sono gravi lesioni fisiche,  ha la possibilità di agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa seguendo quindi una procedura più veloce e semplice mentre negli altri casi dovrà seguire la procedura ordinaria che prevede la richiesta danni alla compagnia del responsabile del sinistro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  I terzi danneggiati invece dovranno potranno chiedere il ristoro dei danni subiti sempre e soltanto alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La compagnia assicurativa ha dai 30 ai 90 giorni  per formulare una offerta di risarcimento comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Qualora la compagnia assicurativa non dovesse rispondere o qualora il risarcimento offerto non dovesse essere accettato dall'infortunato si potrà attivare una procedura di mediazione per poi ricorrere al Tribunale competente nel caso in cui non si riesca nemmeno in fase di conciliazione a raggiungere un accordo tra le parti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In caso di  sinistro stradale è sempre buona regolare contattare il proprio legale di fiducia che, grazie alla sua esperienza, saprà fornire tutta l'assistenza necessaria al fine di garantire al proprio cliente il giusto risarcimento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per ulteriori informazioni o dubbi contatta lo studio e valuteremo assieme la tua posizione. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119737.jpeg" length="187347" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:18:50 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/risarcimento-danni-sinistro-stradale-cosa-fare64cf2dad</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119737.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORO "IN NERO" - Cosa fare quando il lavoratore ricorre al Giudice del Lavoro?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/lavoro-in-nero-cosa-fare-quando-il-lavoratore-ricorre-al-giudice-del-lavorof2c139e7</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-08-20+182753aaaaa.jpg" alt="#avvocatovaleriabeggin#lavoronero#lavoroirregolare" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con Ricorso ex art. 414 cpc una lavoratrice ricorreva dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Pesaro per chiedere il riconoscimento della propria qualifica di lavoratrice dipendente e per sentire condannare il datore di lavoro al pagamento a suo favore di determinate somme maturate, secondo la lavoratrice, durante il periodo di lavoro "irregolare" alle  dipendenze della società. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La società coinvolta si costituita con l'Avvocato Valeria Beggin. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con il termine "lavoro nero" o "lavoro irregolare" si intende un rapporto di lavoro nel quale il datore di lavoro utilizza le prestazioni lavorative del lavoratore senza  un preventivo e regolare contratto di lavoro, ciò significa che la prestazione lavorativa resa dal lavoratore non viene denunciata agli organi competenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Questo comporta per il datore di lavoro un risparmio sulle imposte previste rispetto ad una regolare assunzione.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il rischio di incorrere in sanzioni in caso di una formale denuncia o in caso di una normale attività di controllo è però di gran lunga superiore all'eventuale risparmio iniziale, inoltre le sanzioni possono comportare finanche risvolti penali a carico del datore di lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nessuna sanzione opera invece per il lavoratore, al quale viene data la possibilità di denunciare la sua situazione alle Autorità competenti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La denuncia del lavoratore deve in ogni caso avere determinate caratteristiche ed essere veritiera rispetto alla situazione che lo stesso è stato costretto a vivere all'interno della ditta datrice di lavoro, per tale motivo incorre su di esso l'onere di fornire la prova di ciò che intende far accertare. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nel caso specifico la lavoratrice, mal interpretando il rapporto lavorativo intercorso con la ditta datrice di lavoro ricorreva al Giudice del Lavoro per ottenere un ristoro economico.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La difesa dell'Avvocato Beggin ha già in prima udienza evidenziato le plurime contraddizioni e le evidenti erroneità nelle richieste della lavoratrice che derivavano da una errata e viziata interpretazione della normativa giuslavoristica. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Attraverso il deposito della memoria di costituzione e risposta, senza nemmeno far proseguire oltre il processo avverso la ditta datrice di lavoro, l'Avvocato Valeria Beggin è riuscita a far accertare che in maniera definitiva che il comportamento della ditta datrice di lavoro non ha rappresentato alcun profilo di illegittimità e che, di conseguenza, le ragioni della lavoratrice non potevano trovare accoglimento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Grazie a questa vittoria è stato poi possibile per la ditta datrice di lavoro impugnare con esito positivo anche il verbale di accertamento che la sede INPS competente aveva immediatamente elevato ai danni del datore di lavoro sulle sole dichiarazioni della lavoratrice.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una doppia soddisfazione per il datore di lavoro al quale, grazie all'Avvocato Valeria Beggin, è stato riconosciuto il rispetto delle normative  a tutela dei lavoratori impiegati nella sua realtà aziendale. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se hai ricevuto la notifica di un ricorso di lavoro da parte di un lavoratore dipendente contattami senza impegno e valuteremo assieme la migliore soluzione al Tuo caso specifico. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
   Avv. Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-08-20+182753aaaaa.jpg" length="78783" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 17:10:56 GMT</pubDate>
      <author>183:729598455 (Valeria Beggin)</author>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/lavoro-in-nero-cosa-fare-quando-il-lavoratore-ricorre-al-giudice-del-lavorof2c139e7</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-08-20+182753aaaaa.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - Come difendere il proprio onore e la propria reputazione?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-come-difendere-il-proprio-onore-e-la-propria-reputazione46cc166f</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/121390.jpeg" alt="https://www.larena.it/home/spazio-lettori/lettere/nessun-coinvolgimento-1.6182837" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Il reato di diffamazione a mezzo stampa, disciplinato dall'art. 595 cp sta divenendo con l'avvento di internet sempre più attuale ed in grado di colpire non solo i personaggi pubblici ma anche chi non gode di fama nazionale o mondiale. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Le vittime della diffamazione a mezzo stampa purtroppo vedono gravemente offesa la propria reputazione.  
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Molto spesso nelle testate giornalistiche per attirare l'attenzione del lettore e "fare la notizia" si rischia di eccedere con affermazioni che ledono il decoro e l'onore della persona senza gli approfondimenti opportuni. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Nel caso di specie l'Avvocato Valeria Beggin ha assistito il Cliente nella redazione della denuncia/querela nei confronti dei responsabili dell'articolo rappresentando che le informazioni contenute negli articoli pubblicati non rappresentavano fedelmente la realtà dei fatti che, contrariamente a quanto si leggeva, non vedeva nemmeno coinvolto l'assistito. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Al termine del procedimento penale che si instaurava, la parte lesa, assistita dall'Avv. Valeria Beggin è riuscita non soltanto ad ottenere la cancellazione degli articoli ai suoi danni ma anche a far pubblicare una pubblica smentita in grado di rappresentare la totale estraneità ai fatti addebitati.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una grandissima soddisfazione per il cliente che ha in questo modo ottenuto la tutela della propria persona e rimarcando quindi li proprio onore, decoro e la propria reputazione. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il link riporta l'articolo giornalistico relativo alla pubblica smentita. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;a href="https://www.larena.it/home/spazio-lettori/lettere/nessun-coinvolgimento-1.6182837"&gt;&#xD;
      
                      
    https://www.larena.it/home/spazio-lettori/lettere/nessun-coinvolgimento-1.6182837
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/121390.jpeg" length="173683" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 11:33:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-come-difendere-il-proprio-onore-e-la-propria-reputazione46cc166f</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/121390.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RIGETTO VISTO MOTIVI FAMILIARI- Come comportarsi? </title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/rigetto-visto-motivi-familiari-cosa-fare57ed4afb</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/m_merged.png" alt="avvocato valeria beggin" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con ricorso ex art. 702 bis cpc dinnanzi al Tribunale di Venezia, sezione immigrazione l'Avvocato Valeria Beggin ha impugnato il provvedimento di rifiuto della domanda di visto per motivi familiari a carico di un cittadino nigeriano motivato dalla sua segnalazione nel sistema informativo Schengen. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il rifiuto del rilascio del visto per motivi di famiglia veniva motivato dal Ministero degli Affari Esteri per la presunta pericolosità del cittadino straniero. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con il procedimento dinnanzi al Tribunale competente l'Avvocato Valeria Beggin ha evidenziato l'illegittimo convincimento della Pubblica Amministrazione che, inopinatamente, ha rigettato il rilascio del visto ad un cittadino extra-UE per motivi errati senza nemmeno valutare la circostanza che trattasi di un cittadino nigeriano sposato con una cittadina italiana e padre di un figlio minore. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Il Tribunale in primo grado ha pertanto accolto integralmente le contestazioni avanzate dall'Avvocato Valeria Beggin ed ha intimato alla Pubblica Amministrazione l'immediato rilascio del visto per motivi di famiglia condannando lo Stato Italiano anche al risarcimento delle spese legali liquidate dal Giudice. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Una grande soddisfazione per l'Avvocato che è riuscita finalmente  a ricongiungere una famiglia. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se hai avuto problemi con il rilascio del visto e vuoi una valutazione del Tuo caso contattami. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/m_merged.png" length="421252" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 20:36:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/rigetto-visto-motivi-familiari-cosa-fare57ed4afb</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/m_merged.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ISPETTORATO DEL LAVORO - ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL LAVORATORE - Cosa Fare? </title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/ispettorato-del-lavorodbccb5f9</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/candeo.jpg" alt="avvocato valeria beggin " title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    In esito ad un accesso presso i locali aziendali veniva notificato ad una società di Venezia un "Verbale di Accertamento" per avere, secondo il convincimento degli Ispettori, impiegato una lavoratrice ore aggiuntive rispetto a quanto indicato in busta paga e con mansioni non riferibili alla qualifica di apprendistato. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  A seguito di quanto dichiarato dalla lavoratrice gli Ispettori emettevano un primo verbale asserendo che la lavoratrice doveva ancora percepire la somma di 5.490,00 euro a titolo di retribuzioni diffidando il datore di lavoro al pagamento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
   Seguiva un successivo verbale ove veniva intimato al datore di lavoro anche il pagamento delle sanzioni per ulteriori 12.833,33 euro,  per asserita violazione degli articoli 3 comma 3 D.L. 12/2002 per aver "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro"
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
   e dell'art. 39 comma 1 D. L. 112/2008 per aver violato la corretta "
  
                    &#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
                      
    tenuta dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro".
  
                    &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
                    
   Oltre alle sanzioni, interessi e spese di notifica. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si rivolgeva all'Avvocato Beggin il datore di lavoro contestando che nulla di quanto dichiarato in verbale corrispondeva al vero. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Dopo una compiuta verifica dei documenti relativi al rapporto di lavoro seguivano incontri anche con gli Organi Ispettivi. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avverso le sanzioni amministrative applicate l'Avvocato Beggin presentava dei propri scritti difensivi nei quali rappresentava i molteplici e gravi errori commessi dagli Ispettori nella rappresentazione dei fatti e, soprattutto, nell'aderire senza alcuna valutazione critica alle sole dichiarazioni della lavoratrice. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Le contestazioni proposte, supportate non solo dalla più recente giurisprudenza in materia ma anche dalle Circolari Ministeriali esplicative a confutazione anche di quanto dichiarato dalla lavoratrice hanno trovato, dopo due anni di silenzio, l'ACCOGLIMENTO TOTALE  da parte dell'Organo Ispettivo con il provvedimento che viene mostrato, nel quale si precisa non esservi alcuna responsabilità del datore di lavoro, assistito dall'Avv. Beggin, chiamato a rispondere di violazioni indicate. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Di conseguenza, tutti i verbali notificati che prevedevano una maggior retribuzione a favore della lavoratrice e pesanti sanzioni irrogate alla società sono stati integralmente revocati ed annullati. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ottenere il COMPLETO ed INTEGRALE ANNULLAMENTO DI TUTTE LE SANZIONI è stato un grandissimo successo che ha permesso alla società di proseguire la sua attività trattandosi di una realtà che probabilmente sarebbe stata molto compromessa da un tale imprevisto. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  A seguito di un accesso degli Ispettori del Lavoro presso i locali aziendali è sempre buona norma contattare il prima possibile  il Vostro legale di fiducia che vi saprà affiancare al meglio sia durante l'ispezione sia nelle fasi immediatamente successive di consegna della documentazione richiesta fino alla valutazione di impugnazioni. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se hai ricevuto la notifica di un verbale di contestazione in merito a presunte violazioni di norme a tutela del lavoratore, chiama per una valutazione del Tuo caso. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/candeo.jpg" length="247093" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 07:43:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/ispettorato-del-lavorodbccb5f9</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/candeo.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNIO SUL LAVORO - DANNO DIFFERENZIALE - Cosa rischia il datore di lavoro ed a cosa ha diritto il lavoratore?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/infortunio-sul-lavoro-danno-differenziale-cosa-faref7c9f0e2</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/112622.jpeg" alt="#avvovatovaleriabeggin" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Il danno differenziale è il danno che va risarcito al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro e che corrisponde alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall'Inail.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con un ricorso dinnanzi al Tribunale di Padova sezione Lavoro l'Avv. Valeria Beggin ha citato in giudizio una ditta datrice di lavoro per vederla condannata al risarcimento del danno differenziale occorso ad un lavoratore dipendente che, nello svolgere le proprie mansioni ha subito un grave incidente con postumi anche invalidanti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Dopo aver verificato la dinamica del sinistro e sottoposto il lavoratore ad una visita medico-legale il Tribunale di Padova con sentenza del 04/07/2020 ha riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale quale differenza tra il risarcimento civilistico ed l'indennizzo erogato dall'INAIL con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento di quanto ritenuto dovuto ed alle spese di giudizio. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In caso di infortunio sul lavoro sia dal lato del lavoratore che dal lato del datore di lavoro il consiglio tempestivo di un legale è la soluzione che evita l'aggravarsi di una situazione già di per se molto delicata. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Per ulteriori informazioni contattami e valuteremo assieme la soluzione che più tutela i Tuoi diritti. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/112622.jpeg" length="227843" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 05 Jul 2020 15:14:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/infortunio-sul-lavoro-danno-differenziale-cosa-faref7c9f0e2</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/112622.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DIPENDENTE INFEDELE - Quali tutele per il datore di lavoro?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/dipendente-infedele-quali-tuteleb85b26c5</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123379.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Con un procedimento cautelare di urgenza attivato dinnanzi al  Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata marchi e brevetti, attivato dall'ex datore di lavoro, l'Avvocato Beggin contestando il furto di know-how nonchè di altro materiale presente nel server aziendale avvenuto, a favore della società competitor, per il tramite di un ex lavoratore dipendente, è riuscita ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e di immagine subiti per l'attività illecita oltre al ritiro del materiale oggetto di causa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Le opere figurative infatti trattandosi di opere con carattere creativo ottengono la protezione del Diritto di Autore trattandosi di attività L. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123379.jpeg" length="130925" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 17 May 2020 15:19:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/dipendente-infedele-quali-tuteleb85b26c5</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/123379.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CORONAVIRUS - Dal 04/05/2020 al 17/05/2020</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/coronavirus-dal-04-05-2020-al-17-05-2020df2dd5cf</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
  SPOSTAMENTI - ATTIVITA' SPORTIVE - Circ. 02/05/2020 Min. Interno

                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-05-03+131227.png" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    SPOSTAMENTI 
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Sono consentiti gli spostamenti per :
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    -Comprovate esigenze lavorative;
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -Situazioni di necessità;
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -Per
motivi di
salute;
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -Per
incontrare congiunti (ovvero coniugi, rapporti di parentela, affinità, unioni civili, relazioni connotate da duratura e significative comunanza di vita e di affetti)
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -È consentito in ogni caso il rientro presso il
proprio domicilio, residenza, abitazione;
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    In caso di spostamenti le giustificazioni devono essere fornite con il nuovo modulo presente on-line.
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    
    Per tutte le persone fisiche  :
  
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -non
è consentito trasferirsi o spostarsi
con mezzi di
trasporto pubblici o
private in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova eccetto che per le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. 
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    -Si impone ai soggetti
con infezione respiratoria e febbre maggiore di
37,5°C l’obbligo di rimanere presso il
proprio domicilio, limitare i contatti e contattare il proprio medico curante. 
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
    ATTIVITA' SPORTIVA
  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
      E’ consentita l’attività sportiva individuale, e per I minori o per le persone non autosufficienti è consentita la presenza di un accompagnatore, purchè sia rispettata la distanza interpersonale di
almeno 2 metri
per l’attività
sportive e di almeno 1
metro per ogni altra attività;
    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
      Ogni Cittadino può esercitare attività sportive individuali in aree pubbliche e private nel rispetto della distanza di Sicurezza interpersonale di almeno 2 metri e rispettando il
divieto di
ogni forma di assembramento.
    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
      AREE PUBBLICHE
    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
      E’ possibile l’accesso a parchi, ville e Giardini pubblici purchè nel divieto di assembramento, pertanto viene conferito al Sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto. 
    
                    &#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;p&gt;&#xD;
      
                      
      Le aree per il gioco dei bambini rimangono chiuse. 
      
                      &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-05-03+131227.png" length="100738" type="image/png" />
      <pubDate>Sun, 03 May 2020 11:13:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/coronavirus-dal-04-05-2020-al-17-05-2020df2dd5cf</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/Annotazione+2020-05-03+131227.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Insoluti e Coronavirus - sono legittimi?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/insoluti-e-coronavirus-sono-legittimia9dedad6</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/20200424_210843_001-bcb9ebbc-347ee0b0.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Mai come in questo periodo  siamo chiamati ad affrontare il problema del rispetto dei pagamenti. Sono stati sottoscritti dei contratti che prevedevano determinate scadenze il cui rispetto oggi non è più possibile. Oppure che già prima della pandemia erano difficili da onorare ora sono diventate impossibili. Il  creditore sollecita il pagamento alla scadenza ma i fondi non ci sono. Oppure lo stop alle attività lavorative ha impedito di proseguire con i pagamenti programmati in precedenza. Cosa fare quando ci si trova in queste situazioni?
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  E' possibile stoppare ogni forma di pagamento invocando il blocco delle attività a causa del Coronavirus o si devono comunque mantenere gli impegni presi in precedenza? E se invece si subisce una richiesta di risoluzione contrattuale come ci si deve comportare? Ci sono delle tutele?
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Se Ti trovi in una di queste situazioni e non sai come affrontarla nel migliore dei modi non sai quale sia il comportamento previsto dalla Legge chiama per una consulenza. Analizzeremo assieme il problema sotto ogni punto  di vista ed assieme sceglieremo la soluzione migliore. Con questa slides Ti offro un brevissimo spunto normativo di riferiemento. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Avv. Valeria Beggin 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/20200424_210843_001-bcb9ebbc-347ee0b0.jpg" length="3775704" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 19:28:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/insoluti-e-coronavirus-sono-legittimia9dedad6</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/20200424_210843_001-bcb9ebbc-347ee0b0.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Viaggio annullato a causa del CORONAVIRUS?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/viaggio-annullato-a-causa-del-coronaviruscd533f04</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/merge_from_ofoct+%281%29.jpg" alt="coronavirus, viaggi, rimborsi, avvocato valeria beggin" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    In molti mi hanno rappresentato il problema dei viaggi, non solo di piacere ma soprattutto di lavoro o anche di studio che, a causa della emergenza sanitaria sono stati annullati. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Con queste slides dei semplicissimi ed utili consigli su cosa fare al fine di poter ottenere il rimborso delle spese di viaggio qualora purtroppo non sia più possibile partire a causa del Coronavirus. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si tratta di una attività semplicissima che può essere di grande aiuto sia che il viaggio a cui non si potrà più partecipare è un viaggio di lavoro sia che si tratti di un viaggio di studio o semplicemente di un viaggio di piacere. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  L'art. 28 del Decreto Cura Italia prevede anche questa possibilità. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/IMG_20200407_173848_812.jpg" length="38865" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/viaggio-annullato-a-causa-del-coronaviruscd533f04</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/IMG_20200407_173848_812.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>GUIDA IN STATO DI EBBREZZA  - PATENTE SOSPESA - Cosa fare?</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/guida-in-stato-di-ebbrezza-patente-sospesa-cosa-fare6313b320</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/4294.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Sempre più spesso mi capita di ricevere  Clienti che, fermati alla guida e sottoposti all'alcoltest  presentano un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro ponendo in essere un vero e proprio reato.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Vediamo cosa può accadere.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  In questo caso gli Organi di Polizia notificheranno il "verbale di identificazione" con il quale la parte viene resa edotta della iscrizione di una  notizia di reato per guida in stato di ebbrezza. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  La domanda che mi viene posta è "adesso cosa devo fare?" mentre la frase che mi dicono tutti è " a me la patente serve!".
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Quindi cosa fare?
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ebbene, sono diverse le possibilità che la legge prevede, ma vi sono delle precise tempistiche da rispettare. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Come prima cosa è possibile, qualora ne sussistano i presupposti, chiedere la concessione di un permesso temporaneo di guida che tuttavia allungherebbe i tempi di sospensione irrogati, ma, nel concreto permetterebbe di poter, ad esempio,  recarsi al lavoro. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ricevuta la notifica dell'Ordinanza di Sospensione dal Prefetto si potrà valutare la possibilità di impugnare questo provvedimento dinnanzi al Giudice di Pace competente per "riottenere" la patente sospesa. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Non dimentichiamoci  che pende un vero e proprio procedimento penale a carico del soggetto fermato presso il Tribunale Penale competente, è pertanto necessario che anche questo venga gestito in maniera tempestiva e rigorosa avanzando le istanze previste per legge a tutela di chi è stato fermato. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/4294.jpeg" length="66719" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 15:43:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/guida-in-stato-di-ebbrezza-patente-sospesa-cosa-fare6313b320</guid>
      <g-custom:tags type="string">&lt;img src=”url-immagine” alt=,guida,ebbrezza,patente,sospesa,cosa,fare</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/4294.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Sconto fiscale a chi dona per l’emergenza Coronavirus</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/sconto-fiscale-a-chi-dona-per-lemergenza-coronavirusa747dda3</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118641.jpeg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;                          Detrazione d’imposta del 30% per le erogazioni liberali di contrasto al Covid-19.
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Ammesse anche le donazioni a strutture ospedaliere e le misure di solidarietà alimentare
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;!--StartFragment--&gt;    &lt;a href="https://www.laleggepertutti.it/384899_sconto-fiscale-a-chi-dona-per-lemergenza-coronavirus"&gt;&#xD;
      
                      
    https://www.laleggepertutti.it/384899_sconto-fiscale-a-chi-dona-per-lemergenza-coronavirus
  
                    &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;!--EndFragment--&gt;    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118641.jpeg" length="212142" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 15:06:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/sconto-fiscale-a-chi-dona-per-lemergenza-coronavirusa747dda3</guid>
      <g-custom:tags type="string">&lt;img src=”url-immagine” alt=,coronavirus,donazioni,sconto,fiscale</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/118641.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Coronavirus - Decreto Cura Italia D.L. 18/2020</title>
      <link>https://www.avvocatobeggin.it/coronavirus-decreto-cura-italia-d-l-18-20203c4fb453</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
  AIUTI AD IMPRESE E LAVORATORI

                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/1-516a2c71.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/2.jpg" alt="" title=""/&gt;&#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    
                    Due semplici e veloci slides per riassumere in modo sintetico alcune misure di supporto ecomico previste dagli articoli citati ed inseriti nel cosiddetto Decreto Cura Italia, D. L. 18/2020 attualmente in vigore con i quali si  prevede la possibilità per aziende di piccole e medie dimensioni ma anche per lavoratori subordinati e per lavoratori autonomi di poter accedere a misure economiche di sostegno finanziario. 
  
                    &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
                    
  Si tratta soltanto di alcuni degli aiuti disposti dal Governo ed inseriti nel Decreto citato il quale prevede anche ulteriori e differenti misure.
                  &#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/1-516a2c71.jpg" length="198532" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 14:49:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocatobeggin.it/coronavirus-decreto-cura-italia-d-l-18-20203c4fb453</guid>
      <g-custom:tags type="string">&lt;img src=”url-immagine” alt=,coronavirus,decreto,imprese,lavoratori,finanziamento,sconti,reddito</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/98215c4fefab4faeb07c2f8c360a035e/dms3rep/multi/1-516a2c71.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
