ASSENTE PER MALATTIA LAVORAVA PER ALTRO DATORE DI LAVORO - ASSOLTO PER TENUITA' DEL FATTO
Un lavoratore assunto regolarmente presso una società di servizi si assentava per malattia per un lungo periodo durante il quale percepiva l'indennità di malattia da parte dell'Istituto Nazionale INPS competente.
Durante un controllo di routine presso un altro datore di lavoro lo stesso lavoratore veniva trovato al lavoro, veniva inoltre trovata documentazione che sembrava confermare come il rapporto di lavoro non regolarizzato si fosse instaurato da almeno un mese.
La Guardia di Finanza che ha condotto le indagini ha quindi contestato al lavoratore di aver percepito indebitamente l'indennità di malattia quando di fatto prestava attività lavorativa per un altro datore di lavoro.
Si instaurava il processo ed il lavoratore veniva pertanto rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata perchè con artifizi e raggiri consistiti nel prestare la propria attività lavorativa quale dipendente in nero a favore di una società nonostante fosse nel periodo di malattia presso altro datore di lavoro ha sottaciuto all'INPS di svolgere attività lavorativa ed ha indebitamente percepito l'indennità di legge.
Con la conclusione delle indagini il lavoratore, difeso dall'Avv. Valeria Beggin prendeva visione dell'attività svolta dagli inquirenti.
E' pertanto emerso che l'attività di indagine seppur scrupolosa non rappresentava quanto effettivamente posto in essere dal lavoratore.
La difesa dell'imputato è riuscita a dare evidenza in giudizio che il lavoratore non aveva prestato attività lavorativa per un intero mese ma, la sua attività si riduceva a poco più di 2 giorni al termine dei quali peraltro fu lo stesso lavoratore a rassegnare spontaneamente le proprie dimissioni e far quindi cessare la corresponsione di qualsiasi indennità.
E' stato pertanto invocato l'istituto della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cp.
Sul punto a far luce sono intervenute anche le Sezioni Unite, che, andando a chiarire i dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’introduzione della norma, hanno definito la particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, con effetti anche in tema di deflazione, la quale, in considerazione della propria portata generale deve ritenersi “applicabile per qualsiasi tipo di reato che rientri nell’ambito definito testualmente dalla disposizione, poiché per qualsiasi reato è possibile graduare la modalità della condotta.
L’applicabilità della norma è prevista a tutti i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena”.
Ciò al fine di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per fatti bagattellari, espungendoli dal circuito penale, in applicazione con il principio di economia processuale e proporzionalità della pena.
Dinnanzi al GIP del Tribunale Penale l'imputato, difeso dall'Avv. Valeria Beggin ha fatto emergere gli errori nell'attività di indagini che imputava al lavoratore un numero di giornate decisamente superiori rispetto a quelle effettivamente prestate dal lavoratore reo di aver svolto soltanto un numero ridottissimo di ore di lavoro. Il Tribunale ha pertanto accolto la tesi difensiva dell'Avvocato ed, applicando l'art. 131 bis cp ha assolto l'imputato da ogni capo di imputazione.
Avv. Valeria Beggin











