LA DETENZIONE DOMICILIARE - In che cosa consiste? Quando viene concessa ?
Tra le misure alternative alla detenzione idonee a realizzare la funzione rieducativa della pena oltre:
- all'affidamento in prova ai servizi sociali,
- alla semilibertà
- alla liberazione anticipata
il nostro ordinamento prevede la misura della detenzione domiciliare.
Prevista dall'art. 47 ter della L. 354/1975 la misura della detenzione domiciliare consiste nella possibilità per il condannato ad una pena definitiva di poter scontare la propria pena della reclusione presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, per il periodo di tempo che andrebbe scontato in istituto penitenziario. Dal 2011 sono state aggiunte anche le case famiglia protette, strutture pensate per accogliere le detenute madri e i loro figli minori.
L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare, se il condannato è detenuto dovrà essere presentata al Magistrato di Sorveglianza il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente. Verrà quindi fissata una data di udienza nella quale il detenuto potrà essere sentito. Nel disporre tale misura il Tribunale stabilisce anche le prescrizioni a cui il condannato dovrà necessariamente attenersi durante il periodo considerato. La competenza nella concessione e nella revoca della detenzione domiciliare è infatti del Tribunale di sorveglianza, come peraltro anche per le altre misure alternative, in ogni caso le concrete modalità di attuazione della misura possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
Non sempre è possibile usufruire della misura alternativa della detenzione domiciliare ma sono necessari alcuni requisiti indicati nel dettaglio in tabella. In linea generale ciò che non potrà mancare sarà un alloggio ed una persona che si farà carico delle esigenze del condannato sebbene in alcuni casi a questo può essere concesso di uscire in orario ben determinati e circostanziati per far fronte alle proprie esigenze.
Durante il periodo di detenzione è vietato allontanarsi dalla propria dimora, ricevere o frequentare o comunicare con persone diverse dai famigliari e conviventi salvo che per esigenze sanitarie, di ufficio, di pubblico servizio o difesa legale, accompagnarsi con pregiudicati e tossicodipendenti, detenere sostanze stupefacenti o farne uso o fare uso di sostanze alcoliche o di armi. Inoltre dovrà essere indicato nel campanello il proprio nominativo e curarsi che il campanello funzioni al fine di favorire i controlli delle Forze dell'Ordine.
Avv. Valeria Beggin











