IL LAVORATORE HA DIRITTO A SUBENTRARE NEL NUOVO APPALATORE.
Un lavoratore, che da anni aveva sempre prestato la propria attività lavorativa quale addetto alle pulizie in un cantiere affidato tramite appalto pubblico alla società datrice di lavoro, improvvisamente, veniva licenziato dal proprio datore di lavoro con la motivazione di aver terminato l'appalto presso una amministrazione pubblica.
Il lavoratore decide di impugnare il licenziamento e di ricorrere dinnanzi al Giudice del Lavoro per vedere accertato il suo diritto ad essere riassunto presso la nuova società che era subentrata nel medesimo appalto.
Quest'ultima tuttavia sottoponeva al lavoratore diversi contratti di lavoro ma non presso i medesimi locali in cui il lavoratore era solito lavorare e non alle medesime condizioni di lavoro .
Nelle more della causa anche questa seconda società terminava il suo contratto di appalto che infatti veniva affidato ad una terza società.
Il lavoratore decideva allora di chiamare in causa anche questa terza società sempre con la finalità di riuscire ad essere ricollocato alle proprie originarie mansioni e nei medesimi luoghi di lavoro.
Infatti, l'art. 43 del CCNL dei Servizi di Pulizia prevede espressamente che qualora più datori di lavori si succedano nel medesimo appalto sussista un obbligo per i lavoratori del primo a mantenere il proprio posto di lavoro ed essere quindi ricollocati alle dipendenze del datore di lavoro subentrante.
Con sentenza emessa nel febbraio 2021 il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro ha stabilito anche che qualora tra un appalto e l'altro intercorra un lasso di tempo, breve, deve ritenersi comunque "verificato il medesimo fenomeno per cui una società ha perso l'appalto per il servizio di pulizia ordinaria e tale appalto è stato assunto poi da una nuova società sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 43"
del CCNL citato.
Di conseguenza, in mancanza di elementi dai quali è possibile " affermare che siano intervenuti modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali
" e quindi in assenza di elementi di diversità, tra un appalto e l'altro, certamente esiste in capo alla società subentrante " l'obbligo di assumere il ricorrente alle medesime condizioni con le quali aveva in precedenza lavorato presso la precedente appaltatrice (livello e orario)".
Pertanto, se il Tribunale ha ritenuto esistente il diritto della seconda società alla riassunzione del lavoratore ha invece ritenuto priva di qualsiasi responsabilità la terza - ed ultima - società ovvero l'attuale detentrice dell'appalto pubblico.
Questa società, difesa quale codifensore, dall'Avvocato Valeria Beggin chiamata anch'essa in causa dal lavoratore, il quale chiedeva anche a quest'ultima l'obbligo di riassumerlo presso l'appalto, è stata ritenuta del tutto estranea alla vicenda ed ad essa non è stato riconosciuto nessun obbligo nè di assunzione nè tantomeno di risarcire il danno al lavoratore.
Nessun obbligo alla società difesa dall'Avv. Valeria Beggin che è quindi riuscita a dimostrare come, nei suoi riguardi non potesse trovare applicazione la clausola sociale invocata dal lavoratore.
Una grande soddisfazione per aver difeso il diritto della società che si è vista coinvolta in una causa di lavoro con una richiesta di risarcimento importante e che avrebbe comportato, in caso di soccombenza, oltre ad un danno economico anche non poche difficoltà organizzative e logistiche.
Avv. Valeria Beggin











