VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - Reato ex art. 570 e 570 bis cp
Il nostro codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge; chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa" al fine di tutelare le esigenze economiche dei familiari ma anche quelle assistenziali in quanto appunto il vincolo del matrimonio prevede anche un supporto morale tra i coniugi.
Si tratta di un reato proprio commesso solo da familiari tuttavia, il concetto di famiglia si è modificato nel tempo ed attualmente infatti si ritiene applicabile questa fattispecie delittuosa anche nelle unioni civili e non quindi strettamente legate al concetto tradizionale di matrimonio.
Affinchè si concretizzi il reato è necessario tuttavia che l'abbandono della casa coniugale abbia determinato la rottura dell'unione familiare e sia appunto avvenuto in assenza di una giusta causa tuttavia nella prassi molto spesso l'art. 570 cp viene contestato per la violazione dell'obbligo di prestare mezzi di sussistenza ai discendenti ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato .
La giurisprudenza ha ormai chiarito che per "mezzi di sussistenza" debba considerarsi ciò che risulta indispensabile all'esistenza pertanto l'inosservanza anche parziale di tale obbligo non comporta tout court il reato. La fattispecie delittuosa infatti si concretizza qualora gli aventi diritto all'assegno si trovino in uno stato di bisogno di cui l'obbligato sia a conoscenza oltre ad essere in grado di fornire tali mezzi di sussistenza.
Il nuovo art. 570 bis cp invece estende le condotte dell'art. 570 cp comprendendo ogni obbligo economico. Anche in questo caso una sola condotta non integra la fattispecie delittuosa che necessita invece di un comportamento reiterato.
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Avv. Valeria Beggin











