COVID = STOP ALLA PRESCRIZIONE
La prescrizione è una causa di estinzione del reato
che si verifica allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge.
E' disciplinata dagli agli artt. 157-161 c.p.
Tuttavia sono intervenute alcune importanti leggi di riforma ed in particolare la L. 103/2017 (c.d. “riforma Orlando”)
introducendo – in particolare – due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione decorrenti, rispettivamente, dalla sentenza di condanna in primo ed in secondo grado, all’evidente scopo di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo e favorire, così, il raggiungimento di una decisione nel merito.
Da ultimo la L. 3/2019 (c.d. “riforma Bonafede”)
ha invece radicalmente riformato la disciplina della prescrizione, abrogando le disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione introdotte dalla Riforma Orlando e prevedendo un blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado
( anche se di assoluzione
) o dopo il decreto penale di condanna, sino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio o all’irrevocabilità del decreto penale di condanna; ha inoltre modificato il criterio
per l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato
, posticipandolo fino al giorno della cessazione della continuazione.
Le importanti novità introdotte dalla L. 3/2019sono entrate in vigore a partire dal 01.01.2020 e tali nuovi disposizioni sembrano applicabili solo ai fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore
.
Venendo al calcolo delle prescrizione in base all’art. 157, c. 1, c.p., un reato deve ritenersi estinto allorché sia decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
.Sono previsti anche dei termini minimi di prescrizione
stabilendo che il tempo necessario a prescrivere un reato non può essere inferiore a sei anni se si tratta di delitti
e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni
, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
Ovviamente, per effetto della “riforma Bonafede”, per i fatti di reato commessi a partire dal 01.01.2020 non sarà più possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo.
Per quanto riguarda invece i reati commessi prima di tale data e per i quali pende giudizio si applicano le vecchie disposizioni poc'anzi indicate.
La Consulta ha pertanto dichiarato non illegittimo la sospensione del calcolo del periodo valido ai fini della prescrizione pendente durante l'emergenze Covid.











