RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE- Cosa fare?
Quando si è coinvolti in un sinistro stradale la prima cosa da fare è innanzitutto verificare se vi sono feriti ed in caso affermativo chiamare immediatamente i soccorsi.
Verificato questo occorre procedere alla compilazione della constatazione amichevole. Il modello di constatazione amichevole infatti va sempre compilato avendo cura di inserire ogni dettaglio possibile finanche il nome di eventuali testimoni presenti ai fatti.
Una volta compilato e firmato lo si invia alla propria compagnia assicurativa entro 3 giorni .
Si attiverà quindi la procedura di risarcimento del danno.
L'automobilista danneggiato infatti, in alcuni casi ovvero se i due veicoli sono immatricolati ed assicurati in Italia e non ci sono gravi lesioni fisiche, ha la possibilità di agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa seguendo quindi una procedura più veloce e semplice mentre negli altri casi dovrà seguire la procedura ordinaria che prevede la richiesta danni alla compagnia del responsabile del sinistro.
I terzi danneggiati invece dovranno potranno chiedere il ristoro dei danni subiti sempre e soltanto alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano.
La compagnia assicurativa ha dai 30 ai 90 giorni per formulare una offerta di risarcimento comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Qualora la compagnia assicurativa non dovesse rispondere o qualora il risarcimento offerto non dovesse essere accettato dall'infortunato si potrà attivare una procedura di mediazione per poi ricorrere al Tribunale competente nel caso in cui non si riesca nemmeno in fase di conciliazione a raggiungere un accordo tra le parti.
In caso di sinistro stradale è sempre buona regolare contattare il proprio legale di fiducia che, grazie alla sua esperienza, saprà fornire tutta l'assistenza necessaria al fine di garantire al proprio cliente il giusto risarcimento.
Per ulteriori informazioni o dubbi contatta lo studio e valuteremo assieme la tua posizione.
Avv Valeria Beggin











